Archivi del mese: dicembre 2023

Il Segretario Nazionale

Avv. Vittorio Elio Manduca

 

 È stata firmata da parte di Aran e sindacati rappresentativi la nuova ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021: a beneficiarne circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali e Segretari Comunali e Provinciali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali.

 

“Un prezioso passo in avanti per la tutela e la valorizzazione di tutto il personale dirigenziale dell’area Funzioni Locali” – ha dichiarato Mario Sette, segretario generale Direts e Direl – “che ha visto Fedirets primo sindacato dell’Area con il 40 per cento del tavolo. Il testo contrattuale, sottoscritto al termine di una complessa trattativa che ha preso il via ancora la scorsa estate, regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune, tra cui la nuova disciplina in materia di lavoro agile e di mentoring, la materia del patrocinio legale e delle coperture assicurative, il welfare integrativo. Inoltre, per i Dirigenti degli Enti Locali è stato previsto un nuovo istituto, che regola il trattamento economico del personale utilizzato in convenzione tra più enti. Per i Dirigenti amministrativi tecnici e professionali, oltre ai previsti incrementi delle diverse voci del trattamento economico, è stata attualizzata la disciplina della “pronta disponibilità “.

 

“Siamo orgogliosi per le tante novità positive previste nel nuovo contratto”, – prosegue Vittorio Elio Manduca, Segretario Generale Reggente di Fedirets e segretario generale Direr-Sidirss – “ma va detto con franchezza che in corso di trattativa ci sono state anche diverse proposte di parte pubblica che, a conti fatti, sarebbero state peggiorative per la dirigenza. Si tratta di clausole che non sono state inserite nel testo finale solo per la forte e motivata opposizione del sindacato, un lavoro che non si vede ma che produce comunque i suoi frutti positivi. Basti pensare, tra le tante, alla proposta di accorpamento del fondo per la retribuzione di posizione e del fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi della sanità, che avrebbe di fatto comportato un danno per la retribuzione complessiva dei colleghi e che abbiamo osteggiato fino alla fine, con successo.”

 

“Per i Segretari Comunali e Provinciali questo CCNL rappresenta una importante svolta in relazione alla struttura della retribuzione” – ha aggiunto Giampiero Vangi, responsabile della Sezione Segretari della Direl –. “Le richieste della Direl sono state accolte e riguardano principalmente: la retribuzione dell’interim con il 30% a risultato; la retribuzione delle responsabilità in occasione di calamità naturali con il 15% a risultato per il periodo di durata dell’emergenza e post emergenza; la reintroduzione del rimborso delle spese di accesso alle sedi di reggenza e supplenza; l’eliminazione del balzello di 3.008 euro e di 1.964 euro da decurtare sul galleggiamento dei segretari in convenzione; la retribuzione dei segretari delle Unioni in misura pari all’aumento del 15% dell’indennità di posizione e di pari percentuale quella di risultato. Traguardi importanti che testimoniano la bontà del lavoro svolto in questi mesi di trattative, che ci hanno visto impegnati in prima linea per la tutela e la valorizzazione delle figure amministrative apicali dell’area Funzioni Locali”.

 

Tra le modifiche  di rilievo nel testo sottoscritto, la riformulazione della parte sulle relazioni sindacali, con particolare attenzione alla tematica dell’informazione e alle materie di confronto; la riscrittura del periodo di prova; l’ampliamento di alcune tutele (come, ad esempio, quelle relative alle gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze); la riformulazione dei principi generali e della pianificazione strategica degli interventi della formazione; la valorizzazione dei meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato. Nelle specifiche sezioni dedicate, rispettivamente alla Dirigenza degli Enti Locali e delle Regioni, ai Dirigenti amministrativi tecnici e professionali della Sanità e ai Segretari comunali e provinciali, sono stati inseriti puntuali interventi sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico.

 

 

TABELLE RETRIBUTIVE CONTRATTO

Dopo mesi di serrate trattative in ARAN, oggi 11 dicembre 2023,  abbiamo sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del CCNL dell’Area Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, iniziando a recuperare il ritardo che si era accumulato.

 

Tra i principali risultati ottenuti:

  • aumento a regime di 135 € lordi sullo stipendio tabellare e di 60 € sulla retribuzione di posizione per 13 mensilità;
  • una disciplina chiara dello Smart working;
  • l’ampliamento delle norme sui permessi;
  • il miglioramento della disciplina del patrocinio legale, con la possibilità di rimborso delle spese eventualmente sostenute già con una sentenza favorevole di primo grado.  A ciò si aggiunga che è stata inserita una norma sulle assicurazioni professionali a carico delle amministrazioni.

 

Sono stati sventati in corso di trattativa numerosi attacchi alla categoria dei dirigenti, con norme più o meno subdole, che alla fine in larga misura non sono state inserite nel testo finale, come, ad es., l’accorpamento del fondo per la retribuzione di posizione e del fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti PTA che avrebbe di fatto comportato un danno per la retribuzione complessiva dei colleghi.

 

Per il mancato sostegno alle nostre proposte da parte delle altre sigle sindacali, non siamo riusciti a bloccare la norma sul personale dirigenziale in convenzione (norma la cui applicazione andrà attentamente vigilata per evitare abusi da parte delle amministrazioni), né siamo riusciti a garantire il pagamento degli incarichi ad interim con una maggiorazione della retribuzione di posizione, e restano alcune criticità ereditate già dalla scorsa contrattazione, per norme mutuate dal CCNL dell’Area Funzioni Centrali che il sindacato ha intenzione di contestare in sede giudiziaria, non appena ve ne sarà occasione.

 

Nel complesso, siamo orgogliosi del lavoro svolto e dei risultati ottenuti e continueremo a lavorare per il bene dei colleghi.

 

 

Avv.Vittorio Elio Manduca

Il Segretario Generale Reggente FEDIRETS

Il Segretario Nazionale Area DIRER-SIDIRSS

 

 

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Con  recentissima  sentenza n°104049 del 23/11/23,  Il Consiglio di Stato Sez. V, riformando le sentenze n. 420/2022,  e n. 621/2022 del TAR Basilicata, ha accolto l’appello proposto da tre Avvocati dell’Avvocatura Regionale di Basilicata, per l’annullamento del regolamento adottato dalla Giunta Regionale  per disciplinare l’assetto ordinamentale dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale.

 

Il regolamento, di fatto, interveniva a negare l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocatura, non solo  nella sua collocazione funzionale nella macrostruttura, ma anche nelle procedure di selezione  dell’Avvocato Coordinatore.

 

La sentenza, per ampiezza ed articolazione delle motivazioni, e rigore nella ricostruzione normativa, costituisce preziosa conferma giurisdizionale del principio di autonomia sostanziale delle  Avvocature Pubbliche, spesso violata o solo formalmente rispettata  nei  frettolosi  processi riorganizzativi degli  Enti Locali.

 

Particolarmente interessanti alcuni passaggi nelle motivazioni:

 

 

“…..L’affermazione dell’autonomia e dell’indipendenza professionale sancita dal legislatore statuale – per quanto qui rileva – determina un penetrante limite alla discrezionalità organizzativa delle pubbliche amministrazioni, che si traduce in una particolare organizzazione degli enti di appartenenza degli avvocati, nel senso della necessità di costituzione di un’autonoma ed indipendente struttura operativa che valga, da una parte, ad inserirli nell’assetto degli enti e, dall’altro, a consentire ed assicurare il libero esercizio delle loro peculiari funzioni in assenza del quale verrebbe meno la natura professionale che tipicamente connota la prestazione lavorativa.

 

Quanto al profilo soggettivo, se da un lato i professionisti avvocati inseriti con vincolo di subordinazione presso gli uffici legali degli enti pubblici non possono in alcun caso essere adibiti a compiti meramente amministrativi, non attinenti alla professione o comunque contrari alle regole deontologiche, dall’altro il loro particolare status non osterà all’attribuzione di mansioni di diverso contenuto – purché sempre nell’ambito delle attività di natura professionale – né alla loro soggezione al potere gerarchico-funzionale (e non già gerarchico-professionale) degli organi datoriali di vertice.

 

Quanto al profilo oggettivo, la scelta dell’amministrazione di dotarsi di un proprio ufficio legale determina l’insorgenza di una struttura che necessariamente si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione (come già detto, gerarchico/funzionale) unicamente con il vertice decisionale dell’ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione (in termini già Cons. Stato, V, 16 settembre 2004, n. 6023).

 

 “….. Al  fine di rispettare le prescrizioni di legge in materia di esercizio della professione forense non rileva la maggiore o minor “specialità” dell’ufficio (categoria nominalistica dal contenuto peraltro oscuro), bensì la sua effettiva autonomia (ed indipendenza) dalle altre articolazioni amministrative dell’ente pubblico.

 

In questi termini, va ribadito il principio (Cons. Stato, VI, 23 dicembre 2016, nn. 5447 e 5448), secondo cui “Non è […] conforme al modello legale, come sopra prefigurato, che l’attività dell’avvocato debba essere conforme a direttive specifiche adottato da un soggetto esterno…..”

 

“…. la figura dell’Avvocato coordinatore – reso precario nella durata dell’incarico e ridimensionato nei poteri di coordinamento e gestione necessari al regolare funzionamento di un’Avvocatura autonoma – sia stata ricondotta nel novero degli incarichi fiduciari e, quindi, in ultima analisi, nel contesto organizzativo del c.d. spoils system.

 

Va peraltro rilevato che un’applicazione estesa di questo strumento trasforma la dirigenza interessata in dirigenza fiduciaria, esplicitamente legata ad uno specifico organo politico e, in quanto sua diretta emanazione, non in grado di comportarsi e di apparire come imparziale nell’esercizio dei propri compiti.

 

Invero, se tale criterio di scelta può ancora risultare compatibile con i principi costituzionali fondanti l’assetto ordinamentale della pubblica amministrazione, nei limiti in cui venga circoscritto alle sole posizioni apicali naturaliter attratte nell’orbita degli organi di indirizzo (in quanto istituzionalmente deputate a collaborare con essi per la formazione degli atti di loro competenza), per contro la cd. “dirigenza professionale” (nel cui ambito ricadono indubbiamente le funzioni apicali degli Uffici di Avvocatura, in ragione della loro funzione istituzionale di garanzia) deve essere sottratta a criteri ispirati ai principi dello spoils system – dunque, in primis, al presupposto caratteristico della nomina fiduciaria – non potendo operare altrimenti che in modo indipendente ed imparziale……”

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