L’ ordinanza del TAR Lazio n. 9828/2017 solleva la questione di costituzionalità relativa alla normativa sulla pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici bloccando di conseguenza le Linee guida dell’Anac sul tema.
La decisione nasce da un ricorso dei dirigenti del Garante Anticorruzione seguito da un ricorso del sindacato UNADIS in cui i ricorrenti hanno evidenziato la sproporzione della misura e la gravità dell’interferenza nella vita privata degli interessati, considerato altresì la sconfinata platea dei soggetti che, dopo la pubblicazione su internet, è in condizione di accedere ad una mole di informazioni con estrema facilità, basta un “click” e la digitazione dei nominativi nei comuni motori di ricerca.
Secondo il tribunale la legge ribalta tout court sui dirigenti gli obblighi di trasparenza previsti per i politici: un conto però sono ministri, presidenti e sindaci, che devono rendere conto di tutto ai cittadini che li hanno eletti, altro invece è il ruolo dei dirigenti, privati cittadini che svolgono un incarico, pubblico, ma professionale. E anche tra i dirigenti ci sono ruoli e funzioni distanti fra loro, che non possono essere trattate allo stesso modo.
I giudici ricordano che i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza costituiscono il canone complessivo che governa l’equilibrio fra l’esigenza privata di protezione dei dati personali e l’esigenza pubblica di trasparenza. Le caratteristiche della pubblicazione prevista rendono possibili usi da parte del pubblico che vanno aldilà della finalità di trasparenza fino a mettere a rischio la sicurezza degli interessati.
Per tali motivi il TRA ha rimesso di fronte alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 nella parte in cui prevede che le amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14 comma 1, lett. c) ed f) anche per i titolari di incarichi dirigenziali.
La questione è stata estesa, d’ufficio, anche al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. n.33/2013 per quanto riguarda la pubblicazione da parte dell’Amministrazione sul proprio sito istituzionale dell’ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente.
Il sindacato non dubita della fondatezza e della necessità non più prorogabile di adottare un sistema rigido di prevenzione della corruzione, alla luce dei ripetuti fatti di cronaca giudiziaria ed in virtù dei numerosi moniti provenienti dalle organizzazioni internazionali, ma la norma impugnata dimostra una evidente rigidità ed irragionevolezza nel regolare in modo identico situazioni diverse, anche considerato la gran quantità di dati riferiti alla dirigenza già oggetto di pubblicazione.
Nell’attesa della sentenza della Corte Costituzionale invito i colleghi a vigilare che sui siti istituzionali vengano pubblicate solo le informazioni consentite.
Ecco il link della sentenza: