Il Presidente del Consiglio Regionale Lazio ha chiesto un parere in merito alla corretta definizione del quadro normativo in materia di facoltà assunzionali riconosciute alle pubbliche amministrazioni, in vista dell’adozione degli atti programmatori finalizzati all’eventuale assunzione di personale.
I magistrati contabili del Lazio, con deliberazione 21/2018 (LEGGI QUI LA DELIBERAZIONE) pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno ricostruito l’articolata disciplina in merito alle capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni, evidenziando la distinzione tra il profilo della dirigenza e quello del personale non dirigenziale, tenuto conto del disposto dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014.
“Ne discende che, in sede applicativa, l’Ente dovrà procedere a quantificare in budget distinti le capacità assunzionali dell’una e dell’altra tipologia di personale, che pure andranno distintamente utilizzate in sede di eventuali assunzioni.
Il detto principio di differente trattamento delle capacità assunzionali tra personale di qualifica dirigenziale e di comparto dovrà essere coerentemente osservato anche in sede di computo degli eventuali resti del triennio precedente, allorché sussistano anche tutti gli altri presupposti normativamente fissati per l’esercizio in concreto dell’utilizzo dei resti.”
I magistrati contabili evidenziano, inoltre, il rispetto non solo dei principi di selettività, trasparenza ed adeguato accesso dall’esterno, codificati dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, ma anche, indefettibilmente, la necessità di una puntuale programmazione del fabbisogno di personale.
In assenza di programmazione non è possibile procedere ad assunzioni e neppure usare le capacità assunzionali finanziate con il cumulo delle risorse relative alle cessazioni non utilizzate del triennio precedente.